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C.M. 29/03/2002

1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abilitazione principale. (Omissis) . Il Comune di CERMES (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di stabilire che, per l'anno 2002, troverà applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del Comune di Cermes nella misura unica e minima del 4 per mille; 2. di confermare, inoltre, che per l'anno 2002 troverà applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 600.000, euro 309,87. (Omissis). Il Comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

2. di confermare e determinare, (omissis) l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 6,75 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare in euro 123,95 la detrazione di imposta per l'abilitazione principale; 4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della Legge n. 662/1996. (Omissis). Il Comune di CESENA (provincia di ForlI) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di fissare, per i motivi illustrati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 1. Aliquota agevolata - 5 per mille per: unità abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3, art. 2 della Legge n. 431/1998. A tali unità immobi- Il Comune di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, che sarà applicata in questo Comune

a) nelle misura del 5 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

b) nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata È applicata limitamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori

c) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali o secondarie

d) nella misura del 5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere

b), c), e), f) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili

e) nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento

f) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di confermare per l'anno 2002, euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). Il Comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del Comune di Cessole nel modo seguente: aliquota ordinaria: misura del 5 per mille con detrazione di euro 103,291 per la prima casa; seconda casa: misura del 5,5 per mille. (Omissis). Il Comune di CHIENS (KIENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo d.p.g.r. dd. 20 ottobre 1988, n. 29/L, l'aliquota È determinata nella misura del 7 per mille. 3. di fissare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in euro 232,41 (L. 450.000). (Omissis). Il Comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, per le ragioni in premesse enunciate, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire la detrazione per l'abilitazione principale, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000, pari ad euro 103.291. (Omissis). Il Comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote già in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioè: 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; L. 240.000 = euro 123,95 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Il Comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare anche per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo Comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille, per le moti vazioni esposte in premessa; di fissare, altresÌ, per lo stesso anno, la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in euro 129,11. (Omissis) . Il Comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate; aliquota ridotta: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalità per la determinazione del canone ed avvalendosi del "Contratto tipo locale" in conformità alle condizioni definite dall'"Accordo locale per la Città di Cinisello Balsamo", ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del d.m. 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovrà depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'ufficio competente del Comune di Cinisello Balsamo; aliquota diversificata: 7 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1 gennaio dell'anno 2002 e per le quali non risultino, alla predetta data, essere stati registrati contratti di locazione; aliquota diversificata: 7 per mille, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e, quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti al catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto sopra disposto dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/1992; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate; 5. per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale; 6. di elevare da euro 156 L. 302.058 ad euro 264 L. 511.175 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 7. nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, deve essere presentata dal contribuente apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento). Requisiti e criteri per l'applicazione della maggior detrazione. Per ottenere l'aumento della detrazione di imposta da euro 156 L. 302.058 ad euro 264, L. 511.175, È necessario che i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale si attengano esattamente a quanto di seguito riportato:Requisiti: per ottenere l'elevazione della detrazione d'imposta È necessario essere contemporaneamente in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti a) e b)

a) Reddito annuo lordo, ai fini I.R.P.E.F.-730 - UNICO 2001 (redditi 2000), all'interno del nucleo familiare, non superiore a L. 20.000.000 (ventimilioni) medie pro capite, euro 10.329,14, nonchÈ la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull'imponibile adibito ad abitazione principale

b) presenza al 1 gennaio 2002, nel nucleo familiare, di un componente convivente: portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente; portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidità non sia inferiore al 75%; anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla propria A.S.L. competente; anziano non autosufficiente ricoverato, da almeno sei mesi nel 2001, presso una struttura protetta (R.S.A.) per anziani non autosufficienti con un costo di ricovero mensile a carico del nucleo familiare superiore a L. 2.000.000 euro 1.032,91; minore in affido. Criteri applicativi: il reddito da considerare È quello annuo lordo, ai fini I.R.P.E.F.-730 - UNICO 2001 (redditi 2000), di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere desunto dalle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o mod. 101 o 201 o 730 o UNICO; Il beneficio dell'ulteriore detrazione È subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, sempre che

 

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